Art. 15.

      (Dell'adozione in casi particolari di un minore straniero e dell'affidamento temporaneo internazionale).

      1. Dopo il capo II del titolo IV della legge sull'adozione sono aggiunti i seguenti:

«Capo II-bis.

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI DI UN MINORE STRANIERO

      Art. 57-bis. - 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dal medesimo articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c).
      2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti previsti dall'articolo 57.
      4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale

 

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si pronuncia circa la sussistenza dei requisiti per l'adozione del minore straniero indicato all'atto della presentazione della dichiarazione di disponibilità.
      5. Il decreto di cui al comma 4 è trasmesso, con copia della documentazione allegata, alla Commissione di cui all'articolo 38, la quale trasmette gli atti all'autorità straniera competente a pronunciare il provvedimento di adozione del minore.
      6. La Commissione, accertato che l'adozione risponde al superiore interesse del minore, ne autorizza l'ingresso e la residenza in Italia e dispone la trascrizione del provvedimento straniero nei registri dello stato civile.
      7. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso emesso ai sensi del comma 6, rilasciano il visto d'ingresso per adozione a beneficio del minore adottando.
      8. Si applicano al presente capo le disposizioni di cui agli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

Capo II-ter.

DELL'AFFIDAMENTO TEMPORANEO
INTERNAZIONALE

      Art. 57-ter. - 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
      2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver

 

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ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
      3. L'affidamento può riguardare esclusivamente minori che provengono da Stati con i quali sono stati stipulati accordi internazionali. Le condizioni per l'ingresso, la permanenza e il rimpatrio dei minori accolti in affidamento, non disciplinate dalla presente legge, sono stabilite dai predetti accordi, salvo quanto previsto dalle leggi di ratifica di apposite convenzioni internazionali.

      Art. 57-quater. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:

          a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;

          b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.

      2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quinquies, comma 7.

      Art. 57-quinquies. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-quater, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.
      2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie

 

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informazioni riguardanti il minore, anche di carattere sanitario. La Commissione trasmette agli aspiranti all'affidamento tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore e, dopo aver ricevuto il loro consenso scritto all'incontro, li assiste in tutte le attività da svolgere nello Stato straniero.
      3. Il provvedimento di affidamento temporaneo internazionale pronunciato all'estero viene trasmesso alla Commissione che lo inoltra al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare, verificato il rispetto delle condizioni stabilite nella presente legge e negli accordi bilaterali di cui all'articolo 57-ter, comma 3, dispone con decreto l'esecutività del provvedimento di affidamento e incarica i servizi socio-assistenziali degli enti locali di vigilare ai sensi del comma 6.
      4. La Commissione autorizza l'ingresso in Italia del minore accolto in affidamento. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano per quanto di competenza con la Commissione per il buon esito della procedura. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione dalla Commissione del provvedimento di autorizzazione all'ingresso, rilasciano il visto d'ingresso a beneficio del minore.
      5. Il periodo di affidamento non può superare la durata di due anni ed è comunque prorogabile, dal giudice tutelare, qualora la sospensione dell'affidamento impedisca al minore il completamento del ciclo scolastico in cui viene inserito.
      6. I servizi socio-assistenziali di cui al comma 3 vigilano durante l'affidamento con l'obbligo di riferire senza indugio al giudice tutelare competente ogni evento di particolare rilevanza e di presentare, anche alla Commissione, una relazione annuale sull'inserimento del minore nella famiglia affidataria.
      7. Il giudice tutelare, qualora verifichi la violazione dei doveri di cui all'articolo 57-quater, comma 1, revoca l'affidamento, ne dà comunicazione alla Commissione affinché curi il rimpatrio del minore nel Paese di provenienza e adotta gli opportuni
 

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provvedimenti temporanei in favore del minore.

      Art. 57-sexies. - 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
      2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».