1. Dopo il capo II del titolo IV della legge sull'adozione sono aggiunti i seguenti:
Art. 57-bis. - 1. I cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 44, commi 3 e 4, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione di un minore straniero individuato, residente all'estero, relativamente al quale ricorre una delle ipotesi indicate dal medesimo articolo 44, comma 1, lettere a), b) e c).
2. Il genitore, o chi esercita la potestà sul minore, deve prestare il proprio consenso all'adozione, con atto pubblico, dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, anche non patrimoniale, per sé o per altri.
3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, verifica la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, e compie gli altri accertamenti previsti dall'articolo 57.
4. Completata l'attività istruttoria, il tribunale per i minorenni emette, entro trenta giorni, decreto motivato con il quale
Art. 57-ter. - 1. Ai fini della presente legge, per affidamento temporaneo internazionale si intende l'inserimento di un minore straniero, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, presso una famiglia o una persona, cittadini italiani o comunitari, residenti in Italia, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.
2. L'affidamento presuppone che i genitori, o chi esercita la potestà sul minore, abbiano prestato il proprio consenso all'affidamento, con atto pubblico dinanzi agli uffici consolari italiani all'estero, in modo libero, consapevole e senza aver
Art. 57-quater. - 1. Coloro che accolgono in affidamento temporaneo un minore straniero:
a) provvedono al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, conformemente a quanto prescritto nell'articolo 147 del codice civile;
b) garantiscono e favoriscono il mantenimento dei contatti del minore con la famiglia di origine e con la cultura del Paese di provenienza.
2. La violazione dei doveri di cui al comma 1 del presente articolo comporta la revoca dell'affidamento e l'adozione dei consequenziali provvedimenti, ai sensi dell'articolo 57-quinquies, comma 7.
Art. 57-quinquies. - 1. Le persone interessate ad accogliere in affidamento temporaneo uno o più minori stranieri presentano dichiarazione di disponibilità al giudice tutelare del luogo in cui hanno la residenza. Il giudice tutelare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, sente gli aspiranti affidatari, verifica se sono in grado di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 57-quater, comma 1, e rilascia, in caso di esito positivo, entro quindici giorni, un decreto di idoneità che gli aspiranti affidatari trasmettono alla Commissione di cui all'articolo 38, affinché sia inoltrato alla competente autorità dello Stato di provenienza del minore.
2. La Commissione riceve dalla competente autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti affidatari e il minore straniero, corredata delle necessarie
Art. 57-sexies. - 1. Il minore straniero accolto in affidamento temporaneo internazionale può soggiornare nel territorio dello Stato per tutta la durata dell'affidamento medesimo.
2. Il permesso di soggiorno del minore di cui al comma 1 è rilasciato dall'autorità competente all'inizio del periodo di affidamento e per la durata dello stesso».